diritto amministrativo, diritto scolastico, diritto sanitario

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Di recente, l’avv. Pasquale Marotta è ritornato ad affrontare il complesso tema delle abilitazioni e specializzazioni all’insegnamento conseguite all’estero.

In particolare, i ricorsi proposti hanno riguardato docenti che hanno conseguito l’abilitazione in ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฎ e docenti che hanno conseguito l’abilitazione in ๐—ฅ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฎ.

Orbene, per quanto concerne il riconoscimento della specializzazione sul posto di sostegno conseguita in Spagna, il TAR Lazio – Roma ha accolto i ricorsi dichiarando ed annullando i provvedimenti di mancato riconoscimento emessi dal Ministero italiano che si basavano sulla mancata produzione della c.d. ๐—”๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผฬ€๐—ป. Secondo i giudici amministrativi, infatti, tale certificazione riguarda la sola abilitazione all’insegnamento sulla materia conseguita in Spagna e non anche la specializzazione sul sostegno.

Importanti accoglimenti sono poi arrivati anche per i ricorrenti che, dopo aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento sia in Spagna che in Romania, sono stati destinatari di provvedimenti di esclusione dalla I° fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS), su posto di sostegno. Anche in tale occasione, i giudici amministrativi, in sede cautelare, hanno rilevato l’illegittimità dei provvedimenti emessi dall’Amministrazione scolastica e, conseguentemente, hanno disposto il reinserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ๐—š๐—ฃ๐—ฆ ๐—œ° ๐—ณ๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ผ.

Per ricevere informazioni è possibile contattare l’avv. Pasquale Marotta inviando una email all’indirizzo avv.pasqualemarotta@libero.it

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